La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 1, comma 82 ha modificato l’articolo 15, comma 1, del TUIR (DPR 917/86). Viene così riconosciuta la detrazione al 19%:
- delle spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo
- di quanto pagato a fronte dell’esercizio dell’opzione finale per il riscatto dell’immobile.
La detrazione dall’imposta lorda dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto è concessa ai contribuenti che soddisfano i seguenti requisiti:
- possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro
- non hanno compiuto 35 anni di età.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle agevolazioni previste per il leasing abitativo nella Circolare 27/E del 13 giugno 2016 in cui ha specificato che le condizioni non sono richieste per l’intera durata del contratto ma al momento della stipula.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età. In particolare:
1. per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta:
- su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro
- su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro;
2. per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati:
- 4.000 euro per i canoni e oneri accessori
- 10.000 euro per il prezzo di riscatto.
E’ stato inoltre chiarito che la detrazione è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, attestato dall’ente concedente. In merito agli oneri accessori non sono detraibili:
- gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili,
- gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice.