Con la Circolare 27/E l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti sui quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno per i 130 anni del catasto. In particolare, al punto 3 dedicato alle compravendite, viene trattato il tema dell’agevolazione prima casa.
La Legge di stabilità 2016 (L. 28/2015) al comma 55 dell’art. 1 ha esteso l’agevolazione ‘prima casa’ anche ai contribuenti già proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni, che intendono acquistare un nuovo immobile, alienando la casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Il quesito posto all’Agenzia riguardava un soggetto in possesso di una casa su cui non aveva fruito dell’agevolazione, ed intendeva comprarne un’altra nello stesso Comune vendendo quella preposseduta entro un anno dall’acquisto, fruendo così dei benefici “prima casa”.
È stato chiarito che l’acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l’acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la ‘prima casa’, non beneficia di agevolazioni, anche se l’acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile pre-posseduto.
Il motivo di questo diniego muove dal fatto che non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) del TUR che impone all’acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.