La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.26/e del 1° giugno 2016 ha fornito numerosi chiarimenti sull’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci così come prevista dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ai commi 115-120 dell’art.1.
Fermo restando che per la cessione agevolata si applicano per quanto compatibili le norme previste per l’assegnazione agevolata, di seguito si riportano i principali chiarimenti della Circolare.
La prima questione che viene chiarita, è che il termine “cessione” usato dal legislatore comprende diversi istituti, tra cui ad esempio,
- compravendita
- permuta,
- datio in solutum
- conferimento in società.
Un secondo chiarimento riguarda il corrispettivo della cessione. E’ stato precisato che tale valore assume rilievo solo quando è pari o superiore “al valore normale del bene o al valore catastale.
Un terzo chiarimento riguarda gli effetti della cessione sul bene acquistato dal cessionario. In particolare la Circolare precisa che il costo fiscalmente riconosciuto del bene che deve assumere il cessionario è il corrispettivo pattuito per la cessione, indipendentemente dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente per determinare l’imposta sostitutiva.
Un ultimo chiarimento è riferito all’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, come previsto dall’art.67 TUIR (DPR 917/86). L’operazione di cessione fissa il giorno a partire dal quale decorre il quinquennio di osservazione, perciò il socio assegnatario può cedere l’immobile senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dalla cessione agevolata.
Se tuttavia la cessione agevolata viene effettuata al valore normale del bene, per determinare la plusvalenza occorre partire da questo costo, e quindi di fatto è improbabile che ci siano plusvalenze soprattutto se la data della vendita è ravvicinata. Un chiarimento espresso della circolare sarebbe stato molto auspicabile, in quanto da alcuni autori è stato sollevato il rischio di elusività dell'operazione, ma tuttavia sembra che ne' la norma, nè la circolare facciano temere una interpretazione cosi' restrittiva.