La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 giugno 2016 ha chiarito numerosi punti riguardanti l'assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). Com’è noto l'agevolazione consiste nell'assegnare o cedere ai soci beni immobili o mobili scritti nei pubblici registri, non strumentali all'attività di impresa, pagando un’imposta sostitutiva dei redditi e dell'Irap.
Le società di persone sono tassate per trasparenza in capo soci, pertanto il pagamento dell’imposta sostitutiva rende definitiva e liberatoria la tassazione per i soci assegnatari, fino a concorrenza dell’importo già assoggettato a imposta sostitutiva.
Il riconoscimento, ai fini fiscali, del maggior valore del bene in capo al socio, per effetto del pagamento dell’imposta sostitutiva, comporta la rideterminazione del costo della partecipazione. In particolare, il versamento dell’imposta sostitutiva effettuato dalla società determina, in misura proporzionale, l’incremento del valore della partecipazione di tutti i soci mentre il bene può essere attribuito ad uno solo dei soci con effetto di riduzione del valore fiscale della partecipazione.
Semplificando, partendo dal costo della partecipazione ante assegnazione, questo valore:
- si incrementa per la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (cioè valore normale o catastale ridotto del valore fiscale/contabile del bene ante assegnazione);
- Si riduce la somma così ottenuta fino al valore coincidente con il valore normale del bene assegnato.