L’assegnazione agevolata di beni ai soci, è stata introdotta nella Legge di stabilità 2016, ai commi 115-120 dell’articolo unico. Questa operazione consiste nella possibilità per la società di assegnare o cedere ai soci beni immobili o mobili scritti nei pubblici registri, pagando un’imposta sostitutiva pari all’8% (o al 10,5% per le società non operative) sulla differenza tra il valore normale dei beni stessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per le società di capitali sono previsti trattamenti diversi nel caso in cui si annullino riserve di capitali o di utili. Infatti se si usufruisce dell’assegnazione annullando:
- riserve di capitale il costo della partecipazione al socio va ricalcolato;
- riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimane inalterato, e concorre al reddito del socio assegnatario la differenza tra il valore normale del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/e del 1°giugno 2016 al capitolo 1 punto 6.1.2 fornisce un esempio di assegnazione con annullamento delle riserve di utili. In particolare si chiarisce che in caso di assegnazione di un bene annullando riserve di utili e prendendo come base il valore catastale per la determinazione della plusvalenza:
- il socio mantiene inalterato il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione,
- il socio assoggetta a tassazione come dividendo il valore catastale del bene assegnato al netto della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società;
- Il costo fiscale del bene in capo al socio è pari al valore catastale, in quanto quest’ultimo ha assunto rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio stesso.