La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2016 ha chiarito che non è detraibile nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per il pedagogista. Come noto sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001.
Confusione sulla figura del pedagogista esercente l'attività di educatore era nata in quanto, tra le professioni sanitarie riabilitative presenti nel decreto del Ministero della salute, è compreso l”educatore professionale”. Il Ministero della Salute ha fatto presente che esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore:
- nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell'educazione;
- nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell’educazione si consegue la laurea di educatore professionale ”, che è quello individuato nel menzionato decreto n. 520 del 1998.
Il Ministero della Salute ha precisato che il pedagogista ha seguito il primo profilo in quanto è un professionista in possesso:
- della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione
- della laurea specialistica/magistrale
ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario ma solo per le prestazioni sociali.
Conferma di questa interpretazione c'è anche a livello formativo, in quanto il titolo di Pedagogista è equipollente alla Laurea in Scienze dell' Educazione (classe L/19) e pertanto non può essere considerato una professione sanitaria.
In conclusione, nella Circolare 3/E del 2016 l'Agenzia delle Entrate sentenzia che che " le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili."