In merito alle pertinenze concesse in comodato, il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n.1 del 2016 ha specificato che valgono anche in questo caso, i limiti previsti per le agevolazioni delle abitazioni principali .
In particolare, per le abitazioni principali la norma prevede un vincolo al numero e al tipo di pertinenza agevolabile ai fini IMU/TASI:
- un solo garage o autorimessa (C/6)
- una sola cantina/solaio (C/2)
- una sola tettoia chiusa/aperta (C/7).
Come introdotto, il Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 1 del 2016 ha ritenuto che anche per le abitazioni concesse in comodato valgono gli stessi limiti, così che se il comodante concede due C/6, la riduzione del 50% della base imponibile si applica solo per uno di essi.
Le implicazioni sono di rilievo, in quanto nel caso di concessione in comodato di un’abitazione e di due pertinenze della medesima categoria catastale:
- per una pertinenza opera la riduzione della base imponibile al 50%;
- per una pertinenza non opera la riduzione della base imponibile al 50%;
- il comodatario, in qualità di detentore, per la seconda pertinenza deve corrispondere la Tasi.