L'IMU e la TASI scadono il 16 giugno 2016, e se una pertinenza (come il garage o la cantina) è in comproprietà può essere parzialmente soggetta alle imposte e parzialmente esente. Infatti, come regola generale vale il principio per cui il trattamento fiscale della pertinenza segue quello previsto per l'abitazione principale, pertanto:
- se gli immobili con cui è presente il vincolo pertinenziale sono esenti, lo è anche la pertinenza,
- se gli immobili con cui è presente il vincolo pertinenziale sono sottoposti a IMU e TASI, la pertinenza è proporzionalmente sottoposta al pagamento dell'imposta.
Ad esempio, è il caso in cui un garage sia stato acquistato in comproprietà da proprietari di due appartamenti diversi in una villetta bifamiliare. In questo caso occorre scindere:
- Se entrambi gli appartamenti hanno le caratteristiche per essere esenti da IMU e TASI → il garage è esente.
- Se uno solo degli appartamenti ha le caratteristiche per essere esente da IMU e TASI→ è esente solo la quota di proprietà di chi è esente dal pagamento di queste imposte anche sull'abitazione.
Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 2016, il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte. A tal fine, è necessario il rispetto del:
- requisito oggettivo cioè la strumentalità e la complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio,
- requisito soggettivo cioè la volontà effettiva del proprietario del bene principale di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio/ornamento di quello principale.