Fra pochi giorni scade il pagamento per l'acconto IMU-TASI previsto il 16 giugno 2016. Un caso comune riguarda il comportamento da attuare per queste imposte nel caso di assegnazione da parte del giudice dell'ex casa coniugale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A livello legislativo, l’esenzione è prevista:
- Per l’IMU dall'art. 13, comma 2, lett. c) del DL 201/2011 che prevede l’esclusione per la “casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
- Per la TASI dal comma 14, lett. b) della legge di stabilità 2016 (208/2015) che dispone l’esclusione dalla TASI per le abitazioni principali come definite “ai sensi dell’imposta municipale propria".
Pertanto in linea generale si può affermare che in caso di separazione legale l’ex casa coniugale è assimilata per legge all’abitazione principale con conseguente esenzione.
Interessante il chiarimento offerto dalle faq n. 30 dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) pubblicata recentemente sulle novità tributarie introdotte dalla Legge di stabilità 2016.
In particolare è stata chiarita l’esenzione da IMU e TASI anche nel caso in cui l’assegnatario dell’ex casa coniugale, cambi poi residenza, in quanto per l'assimilazione all'abitazione principale non è espressamente previsto un vincolo di residenza tra la casa assegnata dal giudice e la residenza.