L’INPS, con Messaggio 01 giugno 2016, n. 2452, informa che nelle disposizioni della legge 26 maggio 2016 n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016 è stato introdotto l’articolo 2-sexies, il quale stabilisce che - nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti,debbono essere esclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, in ragione della condizione della disabilità.
Tale disposizione, che recepisce le Sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 838, 841, 842 del 2016, chiarisce espressamente però, che, se gli assegni veongono percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, dovranno continuare ad essere inclusi nel reddito disponibile posto alla base del calcolo dell’ISEE.