La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 giugno 2016 ha chiarito numerosi punti riguardanti l'assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). Riassumendo, l'agevolazione consiste nell'assegnare a tutti i soci (o solo ad alcuni) beni immobili o mobili registrati, non strumentali all'attività di impresa, pagando un imposta sostitutiva dei redditi e dell'Irap.
Le date previste per il pagamento di tale imposta sostitutiva sono:
- il 30 novembre per il versamento del 60%
- il 16 giugno 2017 per il restante 40%.
L' omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non fa venir meno le agevolazioni in quanto l'operazione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi:
- dei valori dei beni assegnati,
- della relativa imposta sostitutiva
Per evitare l'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta sostitutiva non versata (perchè omessa, insufficiente o tardiva) , il contribuente può optare per il ravvedimento operoso.