Il 16 giugno 2016 potrebbe essere il termine ultimo per chiedere il rimborso dell’imposta Irap pagata per l’anno d’imposta 2011.
La recente sentenza della Cassazione n. 9451 depositata il 10 maggio 2016 ha ampliato la platea dei soggetti, professionisti e piccole imprese, che hanno diritto ad ottenere il rimborso dell’Irap.
E’ quindi opportuno fare il punto delle annualità ancora non prescritte e presentare l’istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del pagamento.
Entro il 16 giugno possono essere chieste in rimborso le annualità 2011,2012, 2013,2014.
Per la precisione il versamento puo’ essere stato effettuato anche oltre il 16 giugno, per effetto di proroghe o anche per aver usufruito della possibilità di pagare il mese successivo con la maggiorazione dello 0,40%. Tuttavia è opportuno eseguire un controllo dettagliato delle singole posizioni e bloccare la prescrizione presentando una istanza di rimborso.
L’iter per la richiesta del rimborso è il seguente:
- Presentazione istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento all’Agenzia delle entrate territorialmente competente
- dal perfezionarsi del rifiuto (90 giorni dalla presentazione dell’istanza) senza atto espresso di diniego del rimborso si hanno dieci anni per presentare il ricorso
- se l’Agenzia notifica un atto espresso di diniego al rimborso, il provvedimento va impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica
Ricordiamo che la recente sentenza ha ammesso che anche un dipendente o collaboratore che svolge mansioni di segreteria non fa scattare il presupposto per il pagamento dell’Irap e quindi ha ampliato notevolmente la platea dei soggetti aventi diritto. Nel dubbio comunque si consiglia di presentare sempre l'istanza perchè la giurisprudenza puo' riservare, nel tempo, piacevoli sorprese!