Il 5 giugno 2016 è la data in cui entra in vigore la Legge 76/2016 sulle Unioni Civili di persone dello stesso sesso e dei conviventi di fatto. Il testo di legge è composto da un unico articolo suddiviso in due parti:
- le unioni civili tra persone dello stesso sesso ai commi 1-35;
- le convivenze di fatto ai commi 36-67
Numerosi i riflessi fiscali di questa legge, di cui i principali sono:
- La comunione di beni: viene esteso questo regime anche alle unioni civili di persone dello stesso sesso, a meno che non scelgano la separazione, ed alle coppie di fatto se così previsto nel contratto di convivenza che regola i rapporti patrimoniali.
- L’abitazione principale: per entrambi i partner dell'unione civile è possibile riconoscere come abitazione principale la dimora abituale della coppia, mentre per i conviventi di fatto il testo della legge prevede che nel contratto di convivenza sia contenuta “l’indicazione della residenza."
- I diritti di successione: Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. Per i conviventi di fatto non sono previsti particolari diritti, tuttavia il comma 43 prevede che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza "il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni."