Il punto 3 del capitolo 1 della Circolare 26/E 2016 riguarda l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in caso di assegnazione di beni ai soci, che per quanto riguarda gli immobili, non devono essere destinati all'attività dell'impresa.
La circolare specifica che le caratteristiche di cui devono godere i beni per essere assegnati (come la non strumentalità ai fini all'attività d'impresa) devono essere soddisfatte al momento dell'assegnazione del bene, che coincide con il momento in cui l'atto di assegnazione viene effettuato.
La circolare prosegue chiarendo che il cambiamento di destinazione d'uso, potrà essere effettuato anche in prossimità della data di assegnazione, in modo da fare acquisire al bene lo status di agevolabile; tale facoltà è consentita dal legislatore per permettere al contribuente un risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 212 del 27 luglio 2000.
Per verificare lo stato di bene agevolabile, rileva pertanto solo il momento dell'atto di assegnazione, indipendentemente dalla data:
- di acquisizione del bene assegnato al patrimonio della società
- o dalla data di delibera che dispone dell'assegnazione del bene.