La Cassazione civile sezione lavoro con sentenza del 25 maggio 2016, n. 10839 ha stabilito che il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, comminato da un datore di lavoro per motivi disciplinari, in quanto avvenuto senza rispettare i principi di immediatezza e di tempestività per poter esercitare il potere disciplinare. Infatti, nel caso in esame il datore di lavoro aveva comminato il licenziamento dopo circa 2 anni dall’apertura del procedimento disciplinare e dopo circa 3 mesi dall’audizione del lavoratore.