La Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n.10394 del 19 maggio 2016 ha chiarito che gli accertamenti basati sul redditometro prima del 2009, sono validi anche senza preventivo contradditorio. Dall'entrata in vigore del Decreto Legge n.78 del 2010 , infatti, gli accertamenti da redditometro devono essere successivi a una fase di confronto tra l'amministrazione ed il contribuente, a pena di nullità dell'accertamento stesso. Tale disciplina, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione, vale solo per i redditometri successivi al 2010.
In particolare, la sentenza 10394/2016 in oggetto precisa che il contradditorio ha effetto: "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto,(...) Non resta che evidenziare che i periodi di imposta qui in esame cioè 2006 e 2007 non risultano coinvolti dalla modifica normativa introdotta con la predetta disciplina, apparendo per essi scaduto il termine di dichiarazione, alla data dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 del 2010". Pertanto nel caso in esame, l'accertamento da redditometro riguardava due periodi antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Legge 78/2010 e per questo motivo l'assenza di un confronto tra l'Amministrazione e il contribuente nella fase istruttoria non mina la validità dell'accertamento stesso, diventando obbligatorio solo dal 2010.