E’ pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, il Decreto ministeriale 18 aprile 2016, n. 95440, il quale istituisce presso l'INPS il Fondo bilaterale di solidarietà ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Tale fondo intende assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
L’assegno ordinario richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo.L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali. Per tale prestazione è dovuto a carico del Fondo, alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione.