I principali chiarimenti forniti dalla Circolare 25/E del 1 giugno 2016 sull'interpello riguardano:
- i soggetti che possono partecipare: imprenditori individuali, società di capitali e gli enti residenti, tra cui i trust, le società di persone, escluse le società semplici, e gli altri soggetti residenti ad esse equiparati. L’ammissibilità alla presentazione dell’istanza è stata estesa anche ai soggetti non esercenti attività commerciali nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione di una nuova attività imprenditoriale, oppure, la partecipazione al patrimonio di un’impresa. Spazio anche alla presentazione dell’istanza per i gruppi di società e i raggruppamenti d’imprese, tra cui: le reti di imprese, i consorzi fra imprese, i distretti produttivi, le joint ventures, le associazioni temporanee di impresa, cosiddette ATI e il Gruppo europeo di interesse economico.
- le caratteristiche del progetto di investimento: deve realizzarsi nel territorio dello Stato; deve avere ricadute occupazionali significative e durature; deve essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro.
- modalità di presentazione dell'istanza: redatta in carta libera va presentata all’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti con: consegna a mano; spedizione tramite servizio postale a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento; per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata o tramite l’utilizzo di un servizio telematico ad hoc erogato in rete dall’Agenzia delle entrate e ancora in fase di elaborazione.
La Circolare offre poi numerosi chiarimenti sulle caratteristiche dei progetti sulle aziende in crisi, sui contenuti che deve avere l'istanza; e sull'opportunità dell'interpello anche nel caso di adesione al regime collaborativo.