Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il d.m. n.94956 del 10 marzo 2016, il quale da attuazione all’art. 24, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015.
Il provvedimento, che sarà operativo dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che doveva in realtà essere emanato entro il 23 novembre 2015, definisce l’incremento del contributo addizionale in caso di mancata rotazione dei lavoratori durante il trattamento di CIGS. E' previsto che, se a seguito di visita degli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro si accerta che l’imprenditore non ha attuato la rotazione concordata nell’esame congiunto o prevista nella istanza di concessione, il contributo addizionale fissato dall’art. 5 (9%, 12% o 15% sulla retribuzione globale non percepita dai lavoratori, a seconda del periodo, all’interno del quinquennio mobile, per il quale è stato richiesto l’intervento), viene aumentato dell’1%, limitatamente ai lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione e con riguardo al periodo nel quale è stata accertata la violazione. Il verbale viene quindi trasmesso all’INPS che provvede alla applicazione della sanzione.