I contribuenti che hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale e che, successivamente alla fruizione del beneficio previsto per chi investe in start up innovative, sono decaduti dalle agevolazioni, devono utilizzare, per versare le somme dovute a titolo di recupero dell’Ires e dell’addizionale Ires per il settore petrolifero e gas, rispettivamente, i codici tributo “2016” e “2017”. A stabilirlo è stata la Risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.M. 25 febbraio 2016, è prevista la perdita dei benefici se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le start-up, elencati nell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 179/2012.