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BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: IL CODICE TRIBUTO PER IL “PREZZO” DEL CONFERIMENTO

1 minuto, Redazione , 31/05/2016

Banche di credito cooperativo: il codice tributo per il “prezzo” del conferimento

Istituito il codice tributo per il versamento all'Erario, da parte della BCC conferente, del 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015

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Con la Risoluzione n. 43/E del 30 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1200” con cui le banche di credito cooperativo, che presentano alla Banca d’Italia istanza di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, dovranno versare al bilancio dello Stato un importo pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, utilizzando il modello F24. L'origine di tale adempimento risiede nel D.L. n. 18/2016 (riforma delle banche di credito cooperativo), secondo cui le Bcc, che non aderiscono ad un gruppo bancario cooperativo, assumono deliberazioni di trasformazione in Spa oppure deliberano la liquidazione, con conseguente devoluzione del patrimonio della banca (articolo 150-bis, comma 5, Dlgs 358/1993). Tuttavia, non si produce devoluzione per le banche che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 49/2016 (di conversione del D.L. n. 18/2016), presentano alla Banca d’Italia “istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data…”.

È in questi casi che, al momento del conferimento, la Bcc conferente deve versare all’Erario un importo pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015.

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