L’ Inps, con circ. n. 92 del 27 maggio 2016 stabilisce i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei, con decorrenza dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017., che restano invariati ispetto ai precedenti La legge n. 153/88 stabilisce infatti che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto però che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento, quindi non comporta variazioni sui livelli reddituali.