Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato quesito alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo se il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte di imprese non iscritte alla associazione di categoria firmataria del contratto collettivo di riferimento possa configurarsi come motivo ostativo alla concessione dei benefici normativi e contributivi, indicati nell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, concernente il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi.
Va evidenziato che il c.d. contributo di assistenza contrattuale consiste in un onere economico talora richiesto da organizzazioni sindacali “per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro” e si qualifica pertanto come elemento rientrante nella parte obbligatoria del contratto collettivo e non nella parte economica e normativa, quest’ultima notoriamente volta a disciplinare i rapporti individuali di lavoro. Da ciò deriva l’assenza di un obbligo di versare tale contributo ai fini ai fini di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
Sul punto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 18 del 20 maggio 2016 stabilisce che la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale.