La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una norma che consente alle imprese e i lavoratori autonomi di godere di una deduzione più elevata, ai fini Irpef ed Ires, delle quote di ammortamento/canoni di leasing per i beni strumentali nuovi (in proprietà o in leasing) acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.
Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata, inclusi i contribuenti minimi e coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Sono esclusi invece coloro che utilizzano il regime forfetario, e le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E di ieri, 26.05.2016, ha chiarito alcuni aspetti importati, che possono essere così riassunti: la maggiorazione dell’ammortamento o del canone di leasing deve essere dedotta nel periodo di competenza e non può essere “recuperata” in quelli successivi. Inoltre, se il bene o il contratto di leasing è ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione, le quote di maggiorazione già dedotte non devono essere “restituite” ma quelle restanti non possono essere utilizzate né dal cedente né dal cessionario.