Mercoledì 25.05.2016 è stato approvato in via definitiva alla Camera il testo della legge di riforma del Terzo settore, che riordina gli aspetti definitori del sistema non profit in Italia, che negli anni, si è caratterizzato sempre di più per la varietà di specie e di normative. Il nuovo testo definisce Terzo settore «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi». Per espressa previsione normativa restano fuori dal Terzo settore: le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categoria economiche. Anche le fondazioni bancarie costituiscono sistema a parte. La definizione di Terzo settore non è ancora definitiva in quanto le attività di “interesse sociale” dovranno essere elencate nel codice di riordino della normativa e, in seguito, potranno anche essere aggiornate con appositi provvedimenti. Verrà istituito anche un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, presso il ministero del Lavoro e consultabile anche online.