La nuova detrazione dall'Irpef del 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016, per l’acquisto effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, può essere usufruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 20/E/2016, che in tal modo estende l'agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 76, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) anche alle abitazioni non nuove, a differenza di quanto previsto “letteralmente” dalla norma agevolativa, che impone che le unità siano «cedute dalle imprese costruttrici delle stesse».
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell’abitazione agevolata (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l’acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e che nell’atto vi sia l’evidenza del vincolo pertinenziale. Per gli acconti pagati nel 2015 relativi ad acquisti di case effettuati nel 2016, il bonus non spetta.