La CONSOB, con Delibera 04 maggio 2016, n. 19602, ha istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ed adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. In particolare prevede che il collegio sia composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale. Il Presidente durerà in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:
a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.