Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche "Legge di stabilità 2016") ha riproposto l’esonero - già previsto nel 2015 - dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2016. Ora l’INPGI, con Circolare 17 maggio 2016, n. 4, riconosce le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso l’Inpgi. L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Come noto, la misura dell’esonero è pari al 40% dell’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.250,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.