Entro il prossimo 31 maggio deve essere effettuata l’opzione per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, da parte dei soggetti che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla Legge di Stabilità 2016, che ha consentito la possibilità, per gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali alla data del 31 ottobre 2015, di estromettere il bene dalla contabilità, con effetto dal 1° gennaio 2016. Questa facoltà riguarda gli immobili strumentali sia per natura che per destinazione.
Ai fini in esame, sono previsti tre adempimenti:
- la manifestazione di volontà, da eseguirsi entro il 31 maggio 2016, attraverso una semplice annotazione contabile, nel libro degli inventari o nel libro dei beni ammortizzabili o ancora nel registro degli acquisti;
- il pagamento della prima rata di imposta sostitutiva (8% della plusvalenza teorica calcolata come differenza tra il valore di mercato del bene e il costo fiscalmente riconosciuto), pari al 60% del totale, entro il 30 novembre 2016, mentre il saldo deve essere versato entro il 16 giugno 2017;
- l’indicazione dell’estromissione nel modello Unico 2017.
Il perfezionamento dell'opzione avviene con il pagamento dell’imposta sostitutiva e/o l’indicazione nel modello Unico 2017.