Tra i chiarimenti forniti nella Circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 sulla nuova disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, come modificata dal D.Lgs. n. 159/2015, ve ne sono anche alcuni sugli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.
Per questa tipologia di atti, l’accesso alla rateazione, comunque non più subordinato alla prestazione di garanzie, è possibile soltanto quando l’imposta liquidata non è inferiore a 1.000 euro e riguarda le somme che eccedono il 20% di tale imposta; infatti, è confermato l’obbligo di pagare almeno il 20% dell’importo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
Il debito residuo può essere dilazionato in 8 quote trimestrali (ovvero, per importi sopra i 20mila euro, in un massimo di 12 rate), con scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta dovuta.