La Legge di Stabilità 2016, articolo 1, comma 121, ha reintrodotto la possibilità, per l’imprenditore individuale, di escludere dal patrimonio d’impresa gli immobili strumentali, posseduti alla data del 31 ottobre 2015, con effetto dal 2016.
L'opzione deve avvenire entro il 31 maggio 2016 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
In merito, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano (ODCEC) ha diffuso il Documento n. 1, con il quale vengono analizzati i principali aspetti da considerare per procedere, entro il 31 maggio 2016, all’estromissione dei beni dall’impresa individuale. In particolare, il Documento in esame tratta dei soggetti interessati all’agevolazione, degli immobili oggetto dell’agevolazione, degli adempimenti, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, del regime IVA.