Il Ministero del Lavoro, con DM 25 marzo 2016, n. 95075, ha stabilito che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, secondo determinati criteri.
La proroga del trattamento di potrà essere autorizzata quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
b) sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Il decreto, approvato dalla Corte dei Conti, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.