Nella Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti di CAF ed altri operatori sulla ormai avviata fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, ha fornito anche precisazioni in merito alla determinazione del bonus Irpef in relazione alla compilazione dei modelli Unico Pf/2016 e 730/2016 nel caso in cui il contribuente intenda fruire direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia dalla Legge n. 238/2010 o dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori dal D.L. n. 185/2008.
Dall'anno d'imposta 2015, infatti, alla formazione del reddito complessivo da considerare ai fini del riconoscimento del bonus Irpef concorrono le parti di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Generalmente, il beneficio previsto per i lavoratori dipendenti o ricercatori e docenti è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Tuttavia, nell'eventualità in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente, in presenza dei requisiti di legge, ne può fruire direttamente nella dichiarazione dei redditi.
A tal fine, viene precisato che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere tali benefici d’imposta, il contribuente può usufruirne tramite la dichiarazione dei redditi, indicando nella casella “Casi particolari” (quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico Pf 2016):
- il codice “1” per l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
- il codice “2” per l’agevolazione prevista a favore dei docenti e ricercatori.
I dati da inserire sono reperibili nella Certificazione unica.