Come chiarito dalla Circolare 18/E del 06 maggio 2016, il Ministero della Salute ha precisato che “L’intervento di dermopigmentazione è volto a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico.” Il Ministero della salute ha affermato che l’intervento in esame può essere ricondotto ad un intervento medico-sanitario “a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione.”.
In base tali chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se vengono soddisfatti alcuni requisiti, anche le spese sostenute per interventi di dermopigmentazioni possono essere portate in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR (ovvero il 19% superata la franchigia di 129,11 euro). I requisiti che devono essere soddisfatti sono i seguenti:
- il contribuente deve possedere una certificazione medica che attesti che l’intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;
- la fattura relativa alla prestazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione deve risultare che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.