L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 27 aprile la Circolare n. 14/E/2016, in cui fornisce chiarimenti in merito al credito di imposta, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, al fine di incentivare l’investimento in alcune attività a carattere finanziario a medio o lungo termine. Nello specifico:
- alle casse di previdenza è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% (articolo 1, comma 91, della legge 190/2014). L'agevolazione ha lo scopo di mitigare gli effetti negativi sugli investimenti operati da tali soggetti a seguito dell’aumento della misura di tassazione applicata ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle casse e al risultato maturato di gestione dei fondi pensione;
- a favore dei fondi pensione, spetta, invece, un credito d’imposta nella misura del 9% del risultato netto maturato, assoggettato “effettivamente” all’imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l’ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione (comma 92). Il credito di imposta spetta anche ai fondi pensione multicomparto ovvero ai fondi strutturati in comparti differenziati per rischio e rendimento in più linee di investimento.
ll credito d’imposta va richiesto a decorrere dall’anno 2016, attraverso la presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, dell’apposito modello attraverso i canali Entratel o Fisconline, direttamente oppure tramite intermediario.
L’Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito. Tuttavia, in considerazione delle condizioni di obiettiva incertezza caratterizzanti la disciplina, se l’indebita fruizione riguarda un credito d’imposta richiesto dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016, non saranno applicate sanzioni.