Con la Risoluzione n. 30/E del 26 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo 1811 e 1813, da utilizzare con l’F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese, rispettivamente, per la rivalutazione di beni e partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione. La modifica arriva a seguito delle novità previste dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 894, legge 208/2015), la quale ha rivisto la disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa, reintroducendo la possibilità di rivalutare i beni, a condizione che siano risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, e di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore dei beni sono versate in un’unica rata entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi.
Queste sono le nuove ridenominazioni:
- codice tributo "1811" - “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015”
- codice tributo "1813" - “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.
In sede di compilazione dell’F24, dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif”.