La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6651 del 6 aprile 2016, ha affermato che l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi relativi alle operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi black list non può essere sanata da una dichiarazione integrativa presentata dopo la contestazione della violazione o dopo l’avvio di operazioni di verifica nei confronti del contribuente.
Fino al periodo d’imposta 2015, inoltre, le violazioni al regime dei costi black list dovranno essere sanzionate in misura proporzionale del 10% dei componenti negativi non indicati e non con la più grave sanzione della totale indeducibilità dei costi, anche per omissioni anteriori all’entrata in vigore della legge più favorevole, in applicazione del principio del favor rei.
Soltanto a partire dal periodo d’imposta 2016, la mancata indicazione del costo non costituirà più violazione sanzionabile, in quanto la legge di stabilità per il 2016 ha abrogato il regime dei costi black list, stabilendone in maniera esplicita l’irretroattività.