Con la Risoluzione n. 29/E del 21 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha istituito due codici tributo, “5400” e “5401”, per versare, con il modello F24 Accise, le ulteriori sanzioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 per punire chi viola le disposizioni in materia di giochi a distanza. L'art. 1, comma 923, della Legge n. 208/2015, infatti, ha stabilito:
- una sanzione di 20.000 euro per chi (sia il titolare dell’esercizio sia il proprietario dell’apparecchio) mette a disposizione della clientela apparecchiature manomesse, attraverso le quali, con la connessione telematica, si può giocare su piattaforme create dai concessionari on-line (il codice tributo relativo a questa sanzione è "5400");
- una sanzione compresa tra 50.000 e 100.000 euro per i titolari di piattaforme che offrono giochi promozionali “di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” attraverso apparecchi connessi al web, ubicati in esercizi pubblici (il codice tributo relativo a questa sanzione è "5401").
Lo stessa comma di legge stabilisce che resta comunque ferma la punizione prevista dal comma 646 della legge n. 190/2014 per il titolare “di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi … idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a)…, b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque”.