Il Ministero del lavoro con nota del 15.4.2016 (in allegato) informa che , di concerto con il mInistero dell'Economia ha emanato il Decreto ministeriale 10 marzo 2016, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale stabilisce le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall'obbligo di cui all’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato. Il decreto è attualmente in fase di registrazione alla Corte di conti.
Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilita, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato, secondo il modello allegato al decreto.
L’autocertificazione è resa disponibile dalla Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero.