L’INPS, con circolare n. 65 del 15 aprile 2016, rende noto che l’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 aveva previsto che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, vittime di violenza di genere, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati,. Il congedo era stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti.
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.