Nella Circolare n. 12/E/2016, l'Agenzia delle Entrate, chiarendo l'esatta portata del D.M. 29 dicembre 1999 che aveva individuato i cosiddetti "beni significativi” (per i quali l'IVA al 10% non si applica se sono di valore superiore al 50% della prestazione), ha precisato che l'aliquota IVA agevolata al 10% sulla fornitura e posa in opera di infissi (beni significativi) si applica a tutte le parti (beni e materiali) staccate che sono connotate da un'autonomia funzionale rispetto all'infisso stesso. In sostanza, tutte le parti staccate che non sono funzionalmente collegate all'infisso, cioè che non concorrono direttamente all'isolamento o al completamento dell'immobile, devono essere ricompresi nella prestazione di servizio e, quindi, con applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%.
Il collegamento funzionale all'infisso porta ad includere nell'agevolazione (applicazione dell'aliquota IVA del 10%) e ad escludere quindi dal bene significativo:
tutti i beni e i materiali che servono all'installazione. Si pensi, ad esempio, alle colle utilizzate, ma anche ai profili che adattano l'infisso all'immobile;
tutti i beni che non sono funzionali all'infisso. Si pensi, a titolo d'esempio, agli scuri o alle tapparelle.