Con decreto Mef 5 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 di venerdì 15 aprile, sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo. La Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 174, Legge n. 147/2013), infatti, intervenendo sull'articolo 10 del Tuir, ha sancito la deducibilità dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se tassate in anni precedenti. L'importo che non è stato dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere scalato dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, fino a capienza dei relativi redditi. In alternativa, si può richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.
L’istanza di rimborso va presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, nel termine biennale che decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine biennale decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta la restituzione. I contribuenti che, invece, nel 2013 e 2014 hanno restituito somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo, possono presentare l’istanza applicando alle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito.