Con due risoluzioni pubblicate ieri 18 aprile 2016, la n. 24/E/2016 e la n. 25/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione a due diverse fattispecie, rispettivamente:
- i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale (art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002);
- le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali (art. 5, comma 4, della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972).
Secondo le Entrate, in entrambi i casi non si applica l'imposta di bollo.