Con la Risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il professionista socio di una società tra professionisti può rilasciare il visto di conformità (art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997) utilizzando la partita Iva della stessa Stp. La sua posizione, quindi, è equiparata a quella del socio di associazione professionale o società semplice oppure di società commerciale di servizi contabili, già autorizzato (Dm 18 febbraio 1999 e circolare 7/2015) a rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita Iva della società o associazione professionale partecipata.