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COMODATI VERBALI GENITORI - FIGLI: BONUS IMU-TASI DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1 minuto, Redazione , 13/04/2016

Comodati verbali genitori - figli: bonus Imu-Tasi dalla conclusione del contratto

Per i contratti verbali di comodato stipulati con genitori e figli, la riduzione di Imu e Tasi al 50% decorre dalla data di conclusione del contratto stesso

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Il Dipartimento delle Finanze, con la nota n. 8876 dell’8 aprile 2016, in risposta a Confedilizia, ha affermato che, ai fini della riduzione IMU e Tasi del 50% nel caso di contratti verbali di comodato con genitori e figli, l'agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto.

Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione di Imu e Tasi al 50% per i comodati stipulati con genitori e figli.

Il Dipartimento delle finanze, in una prima interpretazione fornita con la nota n. 2472 del 29 gennaio 2016, chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in comodato ai genitori o ai figli. A tal fine, i contratti dovevano essere registrati entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio).

Con un secondo intervento del Dipartimento delle Finanze (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016), veniva precisato, però, che l’agevolazione Imu, in caso di comodato verbale, decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione. In particolare, il Dipartimento specificava che, in questi casi, la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato «contratto verbale di comodato».

Ora, con la nota n. 8876 dell’8 aprile 2016, in risposta a Confedilizia, il Def afferma esplicitamente che, per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio 2016 è «da intendersi superata» e la regola da seguire è quella indicata nella Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016. Pertanto, l’agevolazione Imu-Tasi decorre dalla data di conclusione del contratto. Se, quindi, un contratto di comodato verbale tra padre e figlio è stato concluso il 1° gennaio 2016 (anche se la registrazione avviene dopo due o tre mesi) il bonus Imu-Tasi decorrerà dal 1° gennaio.

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Commenti

Leonardo F - 13/06/2016

Buongiorno, il comune di Roma ha pubblicato sul sito istituzionale quanto segue:” Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Si evidenzia che il beneficio della riduzione decorre dalla data di registrazione del contratto. Pertanto, a titolo esemplificativo, se il contratto di comodato d'uso è stato registrato il 10 aprile 2016, anche se nel contratto è indicata come data di inizio del comodato il 1° gennaio 2016, l'immobile beneficerà della riduzione del 50% della base imponibile a partire dal mese di aprile.” (https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1103007 ) Quindi in contrasto con quanto indicato nella nota 8876, dell’8 aprile 2016 del dipartimento delle Finanze, dove è possibile chiedere all'agenzia delle Entrate di registrare un contratto di comodato verbale anche oltre il 1° marzo 2016, e lo stesso può valere, ai fini Imu e Tasi, dal 1° gennaio 2016. La nota del Comune di Roma scaturisce dalla delibera del Commissario Straordinario N°12 del 18/3/2016. Ho telefonato sia al comune di Roma (06.06.06), che Aequa Roma - Servizi per le entrate di Roma (800894388), ricevendo sempre la stessa risposta: “Vale quello detto dal Commissario Straordinario anche se precedente alla delibera del MEF”. Vorrei avere una conferma/smentita di quanto indicatomi dal comune di Roma. Grazie

Miky - 13/04/2016

Il tutto, in ossequio alla semplificazione! Troppo complicato per i nostri uffici amministrativi collegare la proprietà di un edificio (catasto) alla residenza di un cittadino (anagrafe). Troppo complicato "fidarsi" della dichiarazione del contribuente che afferma di avere dato in uso l'abitazione ad un figlio/padre. Resta comunque indiscutibile il fatto che questa IMU sia un ladrocinio da parte dello Stato. La domanda è la solita, se l'abitazione principale viene tassata, significa che è considerata un lusso, e allora, di grazia, dove devono vivere i cittadini italiani ? (sotto i ponti, alla stazione, sotto i portici, in una casa il cui affitto viene pagato in tutto o in parte dallo Stato ?)

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