L’Assaereo ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere del Ministero Lavoro e Politiche Sociali in ordine alla possibilità per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore , nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo parentale, in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa. Inoltre chiede se per tale preavviso va ritenuto valido il termine di 5 giorni previsti dal D.LGS 80 /2015 oppure restano valide le eventuali previsioni della contrattazione collettiva gia vigente
La Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, presso il Ministero Lavoro con interpello 11 aprile 2016, n. 13 sottolinea che la Cass. 16 giugno 2008, n. 16207 qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso. Resta ferma la possibilità - così come rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex L. n. 104/1992 - di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia. Inoltre visto il carattere speimentale della norma del d.lgs 80/2015 in materia, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci .