Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 49798 del 6 aprile 2016 sullo spesometro stabilisce, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 953, legge 208/2015), che, al fine di evitare una duplicazione di adempimenti, i contribuenti che hanno trasmesso i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria non devono ritrasmettere gli stessi dati con la comunicazione relativa allo spesometro. Tuttavia, nulla vieta che, nel caso risultasse più agevole sotto il profilo informatico, i contribuenti interessati possono indicare nel modello polivalente dello spesometro anche i dati già inviati al sistema Ts.