L’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, c.d. Codice dei contratti pubblici e appalti relativi a lavori, servizi e forniture, ha previsto che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. La sentenza n. 5088 del 2006 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, anche qualora la percentuale di aumento, non sia ritenuta superata.
Per questi motivi, il Ministero delle Infrastrutture E dei Trasporti, con Decreto ministeriale 24 marzo 2016, pubblicato nella G.U. 4 marzo 2016, n. 78, individua le differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2015. In particolare, rende noto che non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2015.