Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2016, viene data attuazione all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2015, che, sostituendo l'articolo 152 del Tuir, ha modificato le modalità di determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali non residenti, derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Il provvedimento fissa i metodi di computo del fondo di dotazione delle imprese bancarie non residenti, determinato in piena conformità ai criteri definiti dall'Ocse, come previsto dalle nuove disposizioni.
Il rivisitato articolo 152 stabilisce che il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite riferibili alla medesima stabile organizzazione, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, che deve essere redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti che possiedono le stesse caratteristiche.