La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro, in merito alle modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per imprese di nuova costituzione; in particolare, chiede se, il POS potrà elaborato successivamente, come avviene in caso di costituzione di nuova impresa, per il documento di valutazione del rischio (DVR), in cui il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (DVR) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La Commissione, con interpello n. 3 del 21 marzo 2016 ha precisato che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, d.lgs. 81/2008, obbligo sanzionato penalmente.